Per il Franchi non ci arrenderemo mai!

Il TAR della Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso che la Fondazione PLN Project aveva notificato l’8 giugno scorso contro il Comune di Firenze, il Ministero della Cultura – Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, e il RTI aggiudicatario del concorso interazionale di progettazione in due gradi indetto dal Comune di Firenze per la « riqualificazione » dello Stadio « Artemio Franchi » e dell’area di Campo di Marte.
Il Collegio giudicante ha infatti ritenuto di non entrare nel merito della controversia, esplicitando le ragioni dell’inammissibilità dell’impugnativa sotto il profilo della legittimazione e dell’interesse al ricorso da parte della Fondazione.

La velocità con cui il TAR ha espresso la sua valutazione e la scelta di non prendere posizione rispetto al tema del ricorso confermano ancora una volta la linea adottata dalle istituzioni pubbliche italiane di non ostacolare il processo dell’irreversibile manomissione dello Stadio Franchi.
L’intera operazione, giustificata dal restauro e adeguamento dello stadio, si traduce nella realizzazione di un nuovo stadio che, dovendo tener conto di quello esistente, darebbe luogo a un vero e proprio “ibrido”che, in una sorta di velleitario “accanimento terapeutico”, danneggerebbe la struttura esistente rinunciando a un’opera ex-novo in altra collocazione territoriale, coerente con la propria contemporaneità.

Il ricorso chiedeva di sospendere in via cautelare l’efficacia dell’atto amministrativo contestando la delibera comunale riguardante l’approvazione del progetto definitivo di “riqualificazione” dell’opera di Pier Luigi Nervi. Tra le molte incongrue scelte progettuali, in particolare la nuova copertura dello stadio, sovrastata da un impianto fotovoltaico, risulterebbe fuori scala rispetto allo stadio e all’immediato contesto col risultato di alterare e impedire la percezione dell’opera. E la previsione di nuove gradinate più vicine al campo di calcio in corrispondenza delle curve cancellerebbe la forma e l’immagine della struttura di Nervi, dimostrando l’erroneità della previsione di un nuovo stadio sovrapposto, di fatto, a quello originario.

La Fondazione continua a credere nell’assoluta incostituzionalità della norma contenuta nel decreto Semplificazioni, articolo 55 bis, che mette in secondo piano la tutela artistica rispetto alla funzionalità, sicurezza, salute, adeguamento agli standard internazionali e sostenibilità economica dell’impianto sportivo. Si sostiene che questa norma sia incostituzionale in quanto privilegia la sostenibilità economica rispetto alla tutela artistica, chiedendo di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Lo stadio, posto sotto tutela il 22 maggio del 2020, è stato progettato e costruito da Pier Luigi Nervi tra il 1929 e il 1931. “Si tratta di una delle opere più importanti del patrimonio architettonico italiano del Novecento, per il ruolo inedito assunto dalle strutture che, prive di residui mascheramenti, inaugurano un modo nuovo di vedere e di concepire le forme, realizzandole attraverso tecnologie e modalità costruttive inedite per l’epoca” afferma Marco Nervi, Presidente della Fondazione PLN Project e nipote di Pier Luigi: “Un’opera paradigmatica, se considerata in rapporto a tanti successivi stadi in Europa e nel mondo che ripropongono e reinterpretano quella particolare bellezza che si identifica nella essenzialità”.

La Fondazione ringrazia per l’assistenza legale e per la passione profusa in questa battaglia lo Studio: “Troise Mangoni – Studio Legale Associato”, il cui Dipartimento di Diritto Amministrativo è guidato dal Prof. Avv. Wladimiro Troise Mangoni, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano. Al giudizio hanno partecipato, oltre al Professore, anche i senior associates Avv. Alberto Buonfino e Avv. Mattia Errico.